diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990 (Rv. 467501 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO - APPLICAZIONE ALLE SOLE SENTENZE DI CONDANNA - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI OGGETTO DEL CONTRATTO DICHIARATO RISOLTO - APPLICAZIONE DEL REGIME PRESCRIZIONALE PROPRIO DI CIASCUN DIRITTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467501-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO - APPLICAZIONE ALLE SOLE SENTENZE DI CONDANNA - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI OGGETTO DEL CONTRATTO DICHIARATO RISOLTO - APPLICAZIONE DEL REGIME PRESCRIZIONALE PROPRIO DI CIASCUN DIRITTO - FATTISPECIE.*

Il termine di prescrizione di cui all'art. 2953 cod. civ. (cosiddetto actio iudicati) si riferisce alle sole sentenze di condanna e quindi non è applicabile alle sentenze di risoluzione dei contratti, che sono, invece, dichiarative o costitutive, a seconda che ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ. ovvero quelle di cui agli artt. 1453 e 1467, con la conseguenza che ai diritti oggetto del contratto dichiarato risolto si applica il regime prescrizionale proprio di essi e, trattandosi del diritto di proprietà, il regime della imprescrittibilità, tranne che si sia verificata l'usucapione in favore di terzi. (nella specie trattavasi di risoluzione di un contratto oneroso di rendita vitalizia mediante alienazione di un immobile).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)