Sez. 3, Sentenza n. 41873 del 09/06/2023 Ud. (dep. 16/10/2023) Rv. 285219 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'organo di vigilanza in materia di lavoro - Reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. n. 81 del 2008, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 – Configurabilità - Ragioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, sussiste il reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella formulazione antecedente la sua novellazione ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nel caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dal competente organo di vigilanza, che è immediatamente efficace per la sua natura sanzionatoria correlata alla limitazione della sfera giuridica del destinatario ed è altresì dotato di esecutorietà, presupponendo un obbligo di "facere" nei confronti della pubblica amministrazione suscettibile di essere portato ad esecuzione coattivamente, senza la previa verifica giurisdizionale della pretesa.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 14 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 14 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 13 com. 1 lett. D, Legge 17/12/2021 num. 215 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)