Sez. 1, Sentenza n. 6204 del 24/04/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149501 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - REATO DI CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - REQUISITI - TITOLO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - REATO DI CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - REQUISITI - TITOLO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA.*
Ai fini della cessione o del procacciamento per altri di sostanze stupefacenti, pur se al di fuori di un rapporto di compravendita, non ha alcuna Rilevanza che si tratti di cessione reciproca o di procacciamento sia per sè che per altri, né che il cessionario sia d'accordo con il cedente per un uso in comune della droga, con o senza divisione della stessa, essendo sufficiente la semplice "traditio" ad altri di una sostanza stupefacente; né ha Rilevanza la liberalità, la benevolenza, la cortesia od altre simili ragioni, anche in un rapporto di reciprocità, per le quali viene effettuata la cessione della sostanza stupefacente. (sulla prima parte della mass., Conf. Mass. N. 140181 in relazione all'art. 6 della legge n. 1041 del 1954).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)