Sez. L, Sentenza n. 9578 del 02/07/2002 (Rv. 555503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Comune interpretazione delle parti stipulanti- Accertamento - Mezzi - Informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. civ, possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale possono costituire fonte di prova sull'oggetto della controversia sindacale che sta alla base del contratto, ma non sono elementi valutabili per stabilire la comune intenzione delle parti, se provenienti da uno solo dei contraenti; né le stesse hanno rilevanza alcuna in sede di valutazione della conformità, o meno, delle clausole contrattuali a principi di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)