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Sez. L, Sentenza n. 9578 del 02/07/2002 (Rv. 555503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Comune interpretazione delle parti stipulanti- Accertamento - Mezzi - Informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. civ, possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale possono costituire fonte di prova sull'oggetto della controversia sindacale che sta alla base del contratto, ma non sono elementi valutabili per stabilire la comune intenzione delle parti, se provenienti da uno solo dei contraenti; né le stesse hanno rilevanza alcuna in sede di valutazione della conformità, o meno, delle clausole contrattuali a principi di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)