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Sez. 2, Sentenza n. 5670 del 20/05/1991 (Rv. 472262 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | Costruzione - Nozione - Manufatti in genere - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472262-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere

Il concetto di costruzione ai fini della disciplina dettata dall'art. 873 cod. civ. non si esaurisce in quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo, che per solidità, struttura e sporgenza dal terreno possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima fra le costruzioni, intende evitare. Tali distanze indicano le condizioni ritenute essenziali perché le intercapedini non siano dannose o pericolose, per cui in caso di loro difetto, al giudice non è dato di accertare in concreto se siffatta situazione si sia verificata, essendo essa presupposta dalla norma applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)