Sez. L, Sentenza n. 3576 del 17/07/1978 (Rv. 393079 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO PREVIDENZIALE DEL SERVIZIO NON DI RUOLO - COMPUTO DEL PERIODO DI AVVENTIZIATO NEL CALCOLO DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO PREVIDENZIALE DEL SERVIZIO NON DI RUOLO - COMPUTO DEL PERIODO DI AVVENTIZIATO NEL CALCOLO DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA - ESCLUSIONE.*
I dipendenti di un'impresa esercente servizi di trasporto in concessione, i quali abbiano esercitato il diritto di riscatto previdenziale del servizio non di ruolo, secondo l'accordo nazionale 20 novembre 1950, perdono, ai sensi dell'art 1 dello stesso accordo, ogni diritto o pretesa comunque ricollegabile a tale periodo di servizio non di ruolo. Pertanto, per i suddetti dipendenti, non sono computabili nel calcolo dell'indennita di buonuscita, di cui all'art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948, i periodi di servizio prestati quali avventizi non in ruolo. (V 1329/72, mass n 357864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12, Contr. Coll. 22/11/1950 num. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)