Sez. L, Sentenza n. 6751 del 14/11/1983 (Rv. 431468 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SPONTANEITÀ ED OCCASIONALITÀ DI UNA ELARGIZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SPONTANEITÀ ED OCCASIONALITÀ DI UNA ELARGIZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La valutazione del giudice del merito che accerti il carattere spontaneo di un'elargizione del datore di lavoro, nonostante di essa si faccia menzione in un accordo aziendale avente altro oggetto, e l'effettuazione della stessa in occasione di un evento eccezionale e non ricorrente, senza collegamento con il rendimento del personale, con conseguente esclusione dell'erogazione - ai sensi dell'art. 12, n. 6, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, costituisce un accertamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità. (Conf 6512/81, mass n 417366).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)