Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12136 del 17/05/2013 (Rv. 626626 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE | Ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore - Integrazione o modificazione con indicazioni idonee a differenziarla - Necessità.
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE
La ditta, comunque sia formata, deve contenere, a norma dell'art. 2563, secondo comma, cod. civ., almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dal successivo art. 2565. Tuttavia, in base all'art. 2564, primo comma, cod. civ. - applicabile anche all'insegna in virtù dell'art. 2568 cod. civ. -, allorché la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa "deve essere integrata o modificata con indicazione idonee a differenziarla".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2565, Cod. Civ. art. 2568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)