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Sez. 1, Sentenza n. 44414 del 18/11/2008 Cc. (dep. 28/11/2008) Rv. 241819 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Omessa allegazione del certificato di tossicodipendenza - Inammissibilità della domanda - Sussistenza - Poteri di accertamento d'ufficio - Ambito.
Stato
decisa il 2008-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241819-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È causa di inammissibilità della domanda di affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, come mod. dall'art. 4 undecies D.L. 30 dicembre 2005, conv. nella L. 21 febbraio 2006, n. 49) l'omessa od insufficiente allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa e l'idoneità del programma terapeutico concordato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che tale onere di allegazione non contrasta con i poteri istruttori officiosi riconosciuti all'A.G. dal terzo comma della citata disposizione, in quanto esercitabili solo quando la domanda abbia superato il vaglio di ammissibilità e diretti ad acquisire chiarimenti, approfondimenti ovvero accertamenti eventualmente in contrasto con le stesse risultanze documentali). (Conf. Sez. 1, 9 ottobre 2008, n. 44604, non massimata)

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 undecies CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)