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Sez. 3, Sentenza n. 10888 del 04/11/1993 (Rv. 484164 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza) | Conseguente formazione del giudicato - Limitazione alle domande non esaminate - Condizione.
Stato
decisa il 1993-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484164-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza)

In relazione all'art. 346 cod. proc. civ., che sancisce l'implicita rinuncia alle domande ed alle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non siano espressamente riproposte in appello, è necessario distinguere, ai fini della formazione del giudicato, le domande e le eccezioni respinte da quelle non esaminate, in quanto per le seconde il giudicato si costituisce soltanto se siano assorbite dalla decisione di domande o di eccezioni da cui esse dipendono, diversamente potendo le pretese, che ne formano oggetto, esser fatte valere in un altro processo, per avere la rinuncia implicita soltanto valore processuale e non anche sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)