diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 1160 del 20/10/1975 Cc. (dep. 13/12/1975) Rv. 131459 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - IMPUGNAZIONE TARDIVA - DEDUZIONE DI RAGIONI CHIARAMENTE INCONSISTENTI - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131459-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - IMPUGNAZIONE TARDIVA - DEDUZIONE DI RAGIONI CHIARAMENTE INCONSISTENTI - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO.*

Il giudice a quo e legittimato ad emettere la declaratoria di inammissibilita quando le ragioni a sostegno dell'impugnazione tardiva sono con palmare evidenza inconsistenti; essendo, invece, tenuto, a rimettere ogni decisione al giudice ad quem quando i motivi della inammissibilita implicano il controllo dell'operato dello stesso giudice a quo o valutazioni di inadempimenti formali non collegate ad una semplice constatazione, ma alla soluzione di questioni controverse dedotte con l'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)