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Regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione del 7 maggio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

Testo in vigore al

Sezione I: "Operatori tradizionali"

Titolo III. Modalità relative all'importazione di banane al di fuori dei contingenti tariffari

Art. 22

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.

2. Le domande e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura "importazione fuori dei contingenti tariffari - Regolamento (CE) n. 896/2001, articolo 22".

3. I titoli sono rilasciati immediatamente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli in applicazione del presente articolo.

Titolo IV. Disposizioni generali

Art. 23

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 404/93, il bilancio della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni viene redatto sulla base di quanto segue:

  1. a) i dati disponibili relativi ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità durante l'anno trascorso, ripartiti secondo l'origine;

  2. b) le previsioni di produzione e di commercializzazione delle banane comunitarie;

  3. c) le previsioni di importazione delle banane, a prescindere dall'origine;

  4. d) le previsioni di consumo basate principalmente sulle tendenze recenti del consumo e sull'andamento dei prezzi di mercato.

Art. 24

1. Le domande di titolo d'importazione sono corredate della prova di avvenuto deposito di una cauzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'importo della cauzione è di 50 EUR/t. La presente disposizione non si applica tuttavia alle domande di titolo presentate dagli operatori non tradizionali nel quadro del regime di importazione previsto al titolo II.

2. Se i titoli sono rilasciati per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo non assegnato.

Art. 25

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000, ad accezione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino e dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, e fatte salve le deroghe di cui al presente regolamento.

In deroga all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la prova dell'accettazione delle dichiarazione d'importazione per il quantitativo considerato è fornita entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione, salvo forza maggiore.

Art. 26

1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell'immissione in libera pratica di banane dei paesi terzi nel quadro del regime dei contingenti tariffari:

  1. a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo di importazione, imputato all'atto dell'accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica e

  2. b) trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, competenti del rilascio dei titoli, figuranti nell'allegato del presente regolamento. Dette autorità trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri, indicate nello stesso allegato, che hanno rilasciato tali documenti.

2.

In caso di dubbi sull'autenticità del titolo, dell'estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché della qualità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali operazioni, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono pesentati i documenti ne informano immediatamente, per telecomunicazione, le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza citate al paragrafo 1. Queste ultime autorità trasmettono immediatamente tali informazioni mediante telecomunicazione alle autorità competenti che hanno rilasciato gli stessi documenti, nonché alla Commissione, per un controllo approfondito.

La Commissione trasmette alle autorità doganali degli Stati membri l'elenco degli operatori tradizionali e non tradizionali, per il regime di importazione di cui trattasi, che possono essere titolari o cessionari di un titolo di importazione o di un estratto di titolo.

3. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta applicazione del regime dei contingenti tariffari, in particolare alla verifica dei quantitativi importati avvalendosi di tali regimi, in particolare mettendo a confronto con precisione i titoli e gli estratti rilasciati con i titoli e gli estratti utilizzati. A tal fine tali autorità verificano in particolare l'autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché il loro impiego da parte degli operatori registrati in applicazione del titolo II.

Art. 27

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni economiche e statistiche:

  1. a) ogni mercoledì, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle rilevati nel corso della settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione11, ripartiti per paese di origine;

  2. b) i dati, ripartiti secondo l'origine, relativi ai quantitativi di banane di cui al codice NC 0803 00 19 immessi in libera pratica, secondo le modalità di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, per la sorveglianza delle importazioni, realizzate sia nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione, sia al di fuori di tali contingenti;

  3. c) il 10 del mese successivo a quello della scadenza di validità dei titoli d'importazione, per ogni trimestre, i quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati, i quantitativi relativi ai titoli utilizzati e restituiti all'organismo emittente, nonché i quantitativi relativi ai titoli non utilizzati;

  4. d) se richieste, le previsioni di produzione e di commercializzazione.

Titolo V. Disposizione transitorie

Art. 28

1. Per il secondo semestre 2001, i quantitativi disponibili sono i seguenti:

— per i contingenti tariffari A/B: 1137159 tonnellate,

— per il contingente tariffario C: 509359 tonnellate.

2.

Per il secondo semestre 2001, al quantitativo di riferimento di ciascun operatore tradizionale fissato in conformità dell'articolo 4 e dopo l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, viene applicato il coefficiente 0,4454 nel caso dell'operatore tradizionale A/B e il coefficiente 0,5992 nel caso dell'operatore tradizionale C.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti comunicano a ciascun operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, previa applicazione del coefficiente di adattamento, entro e non oltre il 7 giugno 2001.

Art. 29

1. In deroga all'articolo 7, gli operatori non tradizionali presentano entro il 18 maggio 2001 una domanda di registrazione, per il secondo semestre 2001, nello Stato membro di loro scelta.

2. Per il secondo semestre 2001 gli Stati membri eseguono le comunicazioni relative agli operatori non tradizionali, previste all'articolo 7, paragrafo 5, entro e non oltre il 29 maggio 2001.

3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2, la Commissione stabilisce i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annue agli operatori non tradizionali per il secondo semestre 2001.

4. Entro il 7 giugno 2001, le autorità competenti comunicano a ciascun operatore non tradizionale l'assegnazione concessagli per il secondo semestre 2001.

Art. 30

1. In deroga all'articolo 15, gli operatori presentano dall'11 al 14 giugno 2001 le domande di titoli di importazione relative al terzo trimestre 2001. La domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore sono ammissibili soltanto se riguardano, globalmente, un quantitativo non superiore:

  1. a) al 54 % del quantitativo di riferimento, per un operatore tradizionale;

  2. b) al 54 % dell'assegnazione, per un operatore non tradizionale.

2.

Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 30 giugno 2001.

I titoli d'importazione sono rilasciati per l'immissione in libera pratica a decorrere dal 1o luglio 2001.

Le domande e i titoli recano, nella casella n. 24, la dicitura "rilasciano per immissione in libera pratica a partire dal 1o luglio 2001".

Titolo VI. Disposizioni finali

Art. 31

Il regolamento (CE) n. 2362/98 è abrogato a partire dal 1o luglio 2001.

Tuttavia, esso rimane di applicazione per i titoli di importazione rilasciati per l'anno 2001.

Art. 32

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione