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Sez. 3, Sentenza n. 3971 del 13/03/2012 (Rv. 621597 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Ricorso per cassazione avverso decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Deposito di copia autentica della decisione senza relata di notifica - Sanzione di improcedibilità - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621597-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

Al ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie non si applica la sanzione di improcedibilità comminata dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. per il caso di deposito di copia autentica della decisione impugnata priva della relazione di notificazione; infatti, la notifica della decisione della Commissione ex art. 68 del d.P.R. n. 221 del 1950, eseguita a cura della segreteria con semplice lettera raccomandata ai sensi del successivo art. 79, e quindi senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario, costituisce una fattispecie eterogenea rispetto alla notifica degli atti processuali, ciò che impedisce di applicarle le relative disposizioni, con i connessi oneri a pena di improcedibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)