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Sez. L, Sentenza n. 4603 del 08/08/1979 (Rv. 401118 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - DISATTENZIONE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401118-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - DISATTENZIONE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La colpa del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un dipendente non e esclusa dalla disattenzione di quest'ultimo, ove l'imprenditore o chi per lui sia incorso nella violazione dello Obbligo generico di prevenzione imposto dall'art 2087 cod civ o degli obblighi specifici disposti dalle norme antinfortunistiche. (Conf 1003/78, mass n 390340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 55, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)