Sez. 2, Sentenza n. 1774 del 13/04/1973 Ud. (dep. 28/02/1974) Rv. 127046 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL REATO - ESTREMI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL REATO - ESTREMI.*
Ai fini della sussistenza del delitto di usura, occorre che l'agente approfitti volontariamente e consapevolmente della condizione psicologica in cui versa il soggetto passivo, determinata dallo stato di bisogno, che non S'identifica con uno stato di necessita che annulli ogni liberta di scelta, ma deve pur tuttavia raggiungere un grado d'indifferibile bisogno e d'impellente assillo, il quale sia capace di provocare una limitazione della volonta di libera autodeterminazione del soggetto passivo, inducendolo ad accettare gli interessi e le condizioni usurarie richieste dall'agente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)