diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2202 del 09/07/1971 (Rv. 352991 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE ILLEGITTIMA - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIA FRA PRIVATI IN ORDINE ALLA COSTRUZIONE ESEGUITA SULLA BASE DELLA LICENZA - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1971-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352991-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE ILLEGITTIMA - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIA FRA PRIVATI IN ORDINE ALLA COSTRUZIONE ESEGUITA SULLA BASE DELLA LICENZA - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*

Il privato, portatore di una situazione di interesse legittimo che si assume sia stata lesa da una licenza edilizia, deve impugnare questa davanti al giudice amministrativo quando impugni l'atto, per illegittimita, nei confronti della pubblica amministrazione ed al fine diretto ed immediato di conseguirne, indipendentemente dall'uso che ne sia stato fatto, l'annullamento. Questa tutela resta ben distinta, per l'oggetto e per la Sede giurisdizionale in cui ne viene chiesta l'attuazione, da quella che e rivolta contro altro soggetto privato, che con l'attivita edificatoria, ancorche autorizzata, abbia leso un diritto soggettivo, e che tende alla riparazione di tale lesionè la quale tutela non puo non essere riservata al giudice ordinario, che vi provvede dopo aver conosciuto incidenter tantum della illegittimita della licenza.*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)