Sez. 1, Sentenza n. 9718 del 23/04/2010 (Rv. 612830 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Utilità economicamente valutabili - Rendita INAIL - Rilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
In tema di separazione personale dei coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, occorre considerare ogni utilità economicamente valutabile, ivi compresa la rendita INAIL, la quale, attesa la natura previdenziale, non esaurisce i suoi effetti esclusivamente nei confronti dell'assicurato, ma è finalizzata anche al sostentamento della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)