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Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Testo in vigore al

Art. 41 Trascrizioni

1. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo e' competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile. Se tale luogo si trova all'estero si applica l'articolo 15.

2. Di ogni documento trasmesso e' fatta menzione negli archivi di cui all'articolo 10.

Art. 42 Riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio

1. Chi intende riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento e' fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa e' avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.

Art. 43 Annotazioni

1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, e' annotata nell'atto di nascita.

2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto e' ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata dichiarata la nascita.

Art. 44 Riconoscimento del nascituro

1. Il riconoscimento di un figlio nascituro puo' essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.

2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.

Art. 45 Altri casi di riconoscimento

1. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio che non ha compiuto i quattordici anni non puo' essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso puo' essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure puo' essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.

2. Se il figlio ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento e' ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di cio' si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso e' manifestato successivamente, di esso e' fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.

3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.

Art. 46 Adempirnenti d'ufficio

1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione.

2. Se la dichiarazione e' contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti fra vivi.

3. L'annotazione puo' essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse.

4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice civile, puo' ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Puo' ordinare, altresi', che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi e' stato gia' annotato il riconoscimento.

5. Se la persona riconosciuta e' sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.

Art. 47 Adempimenti particolari

1. In caso di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, gia' riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.

Art. 48 Impugnazioni dell'atto di riconoscimento

1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento e' comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o e' notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.

2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza e' parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinche' annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione.

3. La dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' ..., dopo il passaggio in giudicato, e' comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o e' notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.

Art. 49 Annotazioni

1. Negli atti di nascita si annotano:

  1. a) I provvedimenti di adozione e di revoca;

  2. b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;

  3. c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;

  4. d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;

  5. e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;

  6. f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;

  7. g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronunciano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile;

  8. g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;

  9. g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelli di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;5

  10. h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;

  11. i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;

  12. j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

  13. k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in qualunque forma effettuati;

  14. l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;

  15. m) le sentenze che pronunciano la nullita' o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;

  16. n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26;

  17. o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio e' nato nel matrimonio;

  18. p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce;
    quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome
    relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se
    maggiorenne, si sia avvalso della facolta' di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;

  19. q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;

  20. r) gli atti di morte;

  21. s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26.

4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

Titolo VIII. Della celebrazione del matrimonio

Capo I. Della richiesta di pubblicazione

Art. 50 Richiesta presentata da procuratore speciale

1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio e' fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando l'incarico e' stato conferito a chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.

Art. 51 Dichiarazioni

1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro liberta' di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinita', di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile, se gli sposi hanno gia' contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.

2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Art. 52 Impedimenti

1. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale e' stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo provvedimento.

2. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti e' stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 89 del codice civile.

Art. 53 Casi particolari

1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui e' stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l'altro sposo.

2. Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile cui ne e' fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorita' diplomatica o consolare nei modi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorita' diplomatica o consolare, quest'ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi.

3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, puo' richiedere la celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 109 del codice civile.

4. Gli uffici cui e' richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa e' stata eseguita, a trasmettere senza indugio all'autorita' richiedente il certificato di eseguita pubblicazione.

Capo II. Della pubblicazione

Art. 54 Attivita' d'ufficio

1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa e' stata abbreviata o dispensata.
Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.

2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1.

Art. 55 Spazi per le pubblicazioni

1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".

2. L'autorita' comunale provvede affinche' sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.

3. L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.

Art. 56 Registrazioni

1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta della pubblicazione sono registrati, celebrato il matrimonio, di seguito all'atto di matrimonio negli archivi di cui all'articolo 10. il;

Art. 57 Celebrazione del matrimonio

1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio.

2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione e' stata eseguita e che non e' stata notificata alcuna opposizione.

Art. 58 Omissione della pubblicazione

1. Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.

Capo III. Delle opposizioni

Art. 59 Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati

1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non e' stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione al matrimonio.

2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove e' stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.

3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.

4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa l'opposizione.

Art. 60 Termine per l'opposizione

1. L'opposizione al matrimonio puo' essere sempre proposta prima che questo e' celebrato, anche se e' trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.

Art. 61 Comunicazione dell'opposizione

1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso, da quello cattolico, l'ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne' da' immediata notizia al ministro medesimo.

2. Se il matrimonio e' stato celebrato nonostante l'opposizione, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.