Sez. 2 - , Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022 (Rv. 664999 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Appalto - Vizi - Conoscenza - Necessità del previo espletamento di accertamento peritale - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO
In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.
Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)