Sez. 1, Sentenza n. 5371 del 11/04/2001 (Rv. 545821 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE | Portata della clausola compromissoria - Clausola contenuta in un contratto - Estensione a contratti collegati - Ammissibilità - Esclusione - Estensione alle modificazioni apportate dalle parti al contenuto originario del contratto - Configurabilita - Fattispecie.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE
È da escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola, la quale, invece, si estende alle controversie insorte in relazione alle modificazioni apportate dalle parti al contenuto negoziale originario. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la nullità parziale del lodo impugnato, escludendo la riconducibilità alla "causa debendi" rappresentata dalla originaria stipulazione - consistente nell'affidamento ad una società, da parte del ministero degli affari esteri, dell'incarico della esecuzione di un programma di collaborazione ed assistenza ai lavori per la realizzazione di un progetto di sviluppo agroindustriale nel Mozambico - , in relazione alla quale era stata convenuta la clausola compromissoria, del successivo affidamento alla stessa ditta dell'incarico di provvedere alle attività di supporto alle strutture di sicurezza, attuate con l'intervento di militari mozambicani, a tutela del cantiere contro la guerriglia in atto localmente, e, quindi, dell'affidamento, sempre alla medesima ditta, delle attività di committenza e gestione delle opere civili, la cui esecuzione era originariamente prevista a carico degli organi mozambicani).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)