Sez. 3, Sentenza n. 3670 del 16/12/1971 (Rv. 355425 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUSSISTENZA - NEI RAPPORTI INTERNI - LIMITI - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUSSISTENZA - NEI RAPPORTI INTERNI - LIMITI - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI.*
L'autonomia nell'appaltatore importa che egli e tenuto, in ogni caso, a rispondere, in via esclusiva o in concorso con il committente, dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera; ma nei rapporti interni tra committente ed appaltatore il principio non e invocabile, se l'appaltatore non abbia avuto in concreto poteri di iniziativa ed abbia dovuto osservare le Disposizioni impartite dal committente o dai suoi incaricati. In tal caso i difetti dell'opera non possono ricollegarsi ad un suo comportamento colposo e le conseguenze devono essere subite dal committente che le ha provocate con le sue direttive. (V 266'70, mass n 345126; 817'69, mass n 339149; 3144'68, mass n 336049).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)