Sez. 1, Sentenza n. 2176 del 12/06/1976 (Rv. 380974 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A SCOPO DI GARANZIA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO DELL'INTENTO NEGOZIALE - NECESSITA - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA DELLO STRUMENTO GIURIDICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITA DI UNA VENDITA - CASSAZIONE CON RINVIO - ACCERTAMENTO DEL CONTESTUALE PATTO DI RISCATTO - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - SUSSISTENZA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A SCOPO DI GARANZIA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO DELL'INTENTO NEGOZIALE - NECESSITA - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA DELLO STRUMENTO GIURIDICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITA DI UNA VENDITA - CASSAZIONE CON RINVIO - ACCERTAMENTO DEL CONTESTUALE PATTO DI RISCATTO - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - SUSSISTENZA.*
L'indagine diretta a stabilire se una vendita ad effetti reali sia stata, o meno, conclusa a scopo di garanzia impone l'accertamento dell'intento negoziale perseguito dalle parti e non anche quello dell'idoneita degli strumenti giuridici concretamente utilizzati al fine di realizzarlo in maniera valida ed efficace. Infatti, l'eventuale idoneita di tali strumenti non fa venir meno l'intento, ne altera la natura del negozio, ne, infine, incide sul problema dell'applicabilita al negozio medesimo del divieto del patto commissorio. Ne consegue che nel caso in cui il giudice di appello abbia ritenuto nullo perche contrario a tale divieto il negozio complesso risultante da un contratto di vendita e da una separata scrittura contenente un patto di riscatto, il principio enunziato nella sentenza della Corte di Cassazione, che ha annullato tale pronunzia sotto il riflesso che il divieto del patto commissorio non colpisce i negozi per i quali, come per quello in concretamente invocato, il trasferimento della proprieta e contestuale alla stipula dell'atto stipulato a fini di garanzia, non presuppone, come necessario antecedente logico, la validita e l'efficacia del patto di riscatto e, pertanto, non preclude al giudice di rinvio di esaminare liberamente tale questione di fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)