Sez. 6, Sentenza n. 10274 del 03/12/2008 Cc. (dep. 06/03/2009) Rv. 243056 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Arresto in flagranza - Doveri della polizia giudiziaria - Trasmissione del verbale - Modalità - A mezzo "telefax" - Legittimità.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
La trasmissione del verbale di arresto al pubblico ministero entro il termine indicato dall'art. 386 cod. proc. pen. può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo e quindi anche mediante "fax".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)