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Sez. 6, Sentenza n. 1016 del 29/04/1969 Ud. (dep. 14/06/1969) Rv. 111867 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - ESPOSIZIONE IN VENDITA DI GIOCATTOLI PIRICI - EQUIPARAZIONE ALLA VENDITA - NECESSITA DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1969-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111867-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - ESPOSIZIONE IN VENDITA DI GIOCATTOLI PIRICI - EQUIPARAZIONE ALLA VENDITA - NECESSITA DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA.*

La disposizione dell'art 678 cod pen ha carattere meramente sanzionatorio dell'Obbligo di munirsi della licenza dell'autorita amministrativa, stabilito dalle norme del tu leggi ps e relativo regolamento, per fabbricare, importare, tenere in deposito, vendere o trasportare le materie esplodenti, fra i quali sono inclusi i giocattoli pirici e gli artifici. La offerta in vendita di questi ultimi rientra nella previsione del citato art 678 cod pen perche il concetto di 'venderè comprende anche l'offerta della merce al consumatore, implicando qualsiasi attivita inerente al commercio del materiale esplodente.*

Riferimenti normativi: Legge 18/06/1931 num. 773 art. 46, Legge 18/06/1931 num. 773 art. 50, Legge 06/05/1940 num. 635 art. 81, Legge 18/06/1931 num. 773 art. 47, Cod. Pen. art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)