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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 414 del 1996

Decisione
decisa il 1996-12-11, depositata il 1996-12-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:414
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23024

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti destinate ad uso personale
  • Lamentata mancata depenalizzazione
  • Pretesa disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per le ipotesi di acquisto, importazione e detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73, 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171 in quanto già dichiarata non fondata con sentenza n. 360 del 1995. - S. n. 360/1995; O. n. 150/1996. red.: S. Di Palma

Norme impugnate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • art. 28 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n.171, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Bigoni Alessio iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Bigoni Alessio imputato del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché senza la prescritta autorizzazione aveva coltivato due piante di canapa indiana, la Corte d'appello di Firenze - in sede di rinvio dopo la pronuncia della Corte di cassazione del 14 febbraio 1995 che aveva annullato la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Arezzo dichiarativa del non luogo a procedere per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato - ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 27 ottobre 1995, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit., come modificati a seguito del d.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di (piante da cui si estraggono) sostanze stupefacenti - oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione - venga punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale della sostanza; che in particolare la Corte d'appello rimettente lamenta la violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) sotto il profilo che per condotte ugualmente caratterizzate dalla destinazione della sostanza all'uso personale (coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione dall'altro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio diversificato; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n.360 del 1995 ha già giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare la non comparabilità della condotta delittuosa, prevista dalla disposizione censurata, con alcuna di quelle allegate come tertium comparationis e quindi escludendo che possa ravvisarsi la denunciata disparità di trattamento; che successivamente la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n.150 del 1996; che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi, né prospetta profili diversi di censura; che quindi la questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n.171, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996. Il Presidente e redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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