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Sez. 1, Sentenza n. 2704 del 08/03/1995 (Rv. 490988 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - A SEGUITO DI GIUDIZIO PER INABILITAZIONE | Interdizione - Pronuncia d'ufficio - Inammissibilità - Domanda di interdizione - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490988-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - A SEGUITO DI GIUDIZIO PER INABILITAZIONE

A norma dell'art. 418, secondo comma, cod. civ., ove sia in corso un giudizio diretto alla pronuncia dell'inabilitazione, il Tribunale non può, per il principio della domanda, pronunciare d'ufficio l'interdizione dell'incapace, ancorché le emergenze istruttorie dimostrino la sussistenza delle relative condizioni, in mancanza di una espressa richiesta in tal senso formulata dal Pubblico Ministero o da uno degli altri soggetti legittimati a proporre la stessa domanda a mente dell'art. 417, primo comma, cod. civ., né siffatta domanda di interdizione, non presentata in primo grado, può essere proposta per la prima volta in appello, per il divieto del "novum" del giudizio di secondo grado posto dall'art. 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 417, Cod. Civ. art. 418, Cod. Civ. art. 712, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)