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Sez. U - , Ordinanza n. 14434 del 05/06/2018 (Rv. 648946 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Espropriazione per pubblica utilità - Comportamenti tenuti dalla P.A. - Danni - Riparto di giurisdizione - Criterio discretivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648946-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità e di pretese restitutorie, risarcitorie o ripristinatorie del privato coinvolto dalla relativa attività della P.A. o della sua concessionaria, sussiste la giurisdizione del G.A., ex art. 133, comma 1, lett. g), dell'all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, esclusivamente quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente cui la condotta successiva si ricollega in senso causale, mentre sussiste la giurisdizione del G.O. per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell'opera pubblica, compiute su immobili fin dall'origine esclusi dall'oggetto di questa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la giurisdizione del G.O. in ordine alle pretese risarcitorie e restitutorie avanzate dal privato rispetto a comportamenti tenuti dalla P.A. su immobili e con modalità diversi da quelli oggetto di un precedente verbale di "concordamento", sottoscritto nell'ambito di una procedura espropriativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)