Sez. L, Sentenza n. 28274 del 26/11/2008 (Rv. 605776 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Demansionamento professionale del lavoratore - Conseguente diritto al risarcimento del danno - Prova del danno - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Criteri presuntivi - Utilizzabilità - Fattispecie in tema di dirigente.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, ove sia stato accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, relativa alla posizione di un dirigente lasciato in condizioni di forzata inattività dal 1999 al 2001, la S.C., nel rigettare il motivo del ricorso, ha rilevato che il giudice del merito aveva, con motivazione adeguata, liquidato equitativamente il danno avuto riguardo sia alla perdita dei compensi collegati all'espletamento degli incarichi che sarebbero stati assunti, sia all'impossibilità di acquisire, per un congruo periodo di tempo, un'esperienza professionale nella qualifica dirigenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)