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Sez. 3, Sentenza n. 91 del 10/01/1975 (Rv. 373254 - 01)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - AMMISSIONI DEI PROCURATORI ALLE LITI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373254-01

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - AMMISSIONI DEI PROCURATORI ALLE LITI - VALORE PROBATORIO.*

Le ammissioni del procuratore alle liti, se non hanno valore di confessione, costituiscono pur sempre validi indizi che il giudice puo liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento, sia perche, riguardo alla prospettazione della realta fenomenica, questa deve necessariamente farsi risalire alla parte, dalla quale proviene al difensore la narrazione dei fatti antecedenti al processo, sia perche, in ordine alla portata giuridica, provengono da un soggetto professionalmente qualificato, ben edotto delle conseguenze giuridiche che possono derivarne. (Conf 3565/72, mass n 361545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)