Sez. 5, Sentenza n. 1058 del 03/06/1969 Ud. (dep. 26/08/1969) Rv. 112512 - 01
REATI FALLIMENTARI - DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI - ALTRE INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO - OMESSO DEPOSITO DEL BILANCIO DA PARTE DEL FALLITO - NATURA DEL REATO - REATO PERMANENTE.*
REATI FALLIMENTARI - DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI - ALTRE INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO - OMESSO DEPOSITO DEL BILANCIO DA PARTE DEL FALLITO - NATURA DEL REATO - REATO PERMANENTE.*
Il reato di omesso deposito di bilancio del fallito e reato omissivo a carattere permanente, in quanto sussiste finche il commerciante fallito non non rimuova, con la sua Azione positiva, la situazione antigiuridica, cui ha dato causa col suo comportamento omissivo. (Conf 110169, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 220, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)