Sez. U, Sentenza n. 1410 del 30/05/1966 (Rv. 322791 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - PRONUNZIA (SULLA) - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - PRONUNZIA (SULLA) - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
In applicazione del generale e fondamentale principio del contraddittorio, l'art 101 cod proc civ vieta al giudice di statuire su alcuna domanda, se non sia stata citata la parte interessata a contraddire. Tale divieto riguarda anche la pronuncia sulla giurisdizione, la quale presuppone pure la esistenza di un regolare rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)