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Sez. U, Sentenza n. 1410 del 30/05/1966 (Rv. 322791 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - PRONUNZIA (SULLA) - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322791-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - PRONUNZIA (SULLA) - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

In applicazione del generale e fondamentale principio del contraddittorio, l'art 101 cod proc civ vieta al giudice di statuire su alcuna domanda, se non sia stata citata la parte interessata a contraddire. Tale divieto riguarda anche la pronuncia sulla giurisdizione, la quale presuppone pure la esistenza di un regolare rapporto processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)