Sez. L, Sentenza n. 26005 del 29/12/2015 (Rv. 638209 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | C.c.n.l. settore terziario 17 luglio 2008 - Infortunio seguito da malattia - Somma dei giorni di assenza nello stesso anno solare - Licenziamento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 e 177, nonché della dichiarazione a verbale in calce al predetto art. 177, del c.c.n.l. 17 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario, ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni, sicché, nel caso in cui all'infortunio succeda, anche senza alcuna soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, inizia a decorrere, dal momento dell'insorgenza della malattia, un distinto termine di 180 giorni, solo alla cui scadenza, per cui può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto se non quando sia decorso il periodo di comporto.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 17/07/2008 art. 175, Contr. Coll. 17/07/2008 art. 177, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)