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Sez. 2, Sentenza n. 2006 del 28/07/1967 (Rv. 329050 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - DI IMMOBILI - RESTITUZIONE DEI FRUTTI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1967-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329050-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - DI IMMOBILI - RESTITUZIONE DEI FRUTTI - DECORRENZA.*

Colui che possiede un bene in virtu di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtu di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale e originariamente valido sino a quando non sia esercitata l'Azione di riduzione, il cui accoglimento determina l'inefficacia della donazione solo con effetto dalla data della domanda giudiziale. In applicazione di tale principio la norma del secondo comma dello art. 561 dispone che i frutti dei beni da restituire sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 561

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)