Sez. 1, Sentenza n. 1976 del 06/06/1969 (Rv. 341171 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - COSTITUZIONE IN MORA - PROVA - PROVA DELLA DATA E DEL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA - PRESUNZIONE - AMMISSIBILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - COSTITUZIONE IN MORA - PROVA - PROVA DELLA DATA E DEL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA - PRESUNZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'art. 2943 cod.civ., secondo il quale la prescrizione e interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, rinvia all'art. 1219 cod.civ., il quale non esclude che la prova della richiesta o intimazione per iscritto possa esser data con ogni mezzo e, quindi, anche per presunzioni. A maggior ragione e, quindi, valido l'accertamento per presunzione limitato alla data e al ricevimento della richiesta accompagnato da prova certa riguardo al fatto della spedizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)