Sez. 1, Sentenza n. 8663 del 17/02/2026 Cc. (dep. 05/03/2026) Rv. 289533-01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca c.d. allargata - Opposizione allo stato passivo di cui all'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Competenza - Tribunale del riesame - Esclusione - Giudice che ha disposto la confisca - Sussistenza - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca c.d. allargata, la competenza a decidere sull'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non spetta al tribunale del riesame, ma al giudice che ha disposto la confisca. (In motivazione, la Corte, nel ribadire la portata generale del principio attributivo della competenza in materia di misure di prevenzione, ha sottolineato lo stretto e ineludibile nesso tra il patrimonio conoscitivo acquisito con l'adozione del provvedimento ablatorio e l'individuazione della competenza a decidere sull'opposizione).
Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)