Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 12/06/1968 (Rv. 333859 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - DIFETTO DI MANUTENZIONE - PRESUPPOSTI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - DIFETTO DI MANUTENZIONE - PRESUPPOSTI.*
La costruzione, la manutenzione e la riparazione delle strade, come del resto di ogni altra opera pubblica, costituiscono materia rimessa alla discrezionalita della pubblica amministrazione, la quale e, tuttavia, tenuta, in ogni caso, ad osservare non soltanto i limiti precisi di legge, ove esistano, ma anche il principio del neminem laedere, che impone all' amministrazione medesima, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle strade, di tenerle aperte al pubblico transito in condizioni tali che non derivi, per gli utenti i quali fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente transitabilita, una situazione diversa dall'apparenza e che costituisca, percio, pericolo occulto (insidia o trabocchetto), sia per il carattere obiettivo della non visibilita del pericolo, sia per quello soggettivo della non prevedibilita. L'accertamento sulla concreta esistenza del pericolo occulto (insidia o trabocchetto) costituisce un apprezzamento rimesso al giudice di merito ed e, come tale, sottratto al Sindacato di legittimita, se correttamente e congruamente motivato. Conforme alle sentenze n. 1695-67, massima n. 328529 1588-67, massima n. 328376 n. 1147-67, massima n. 327572.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)