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Sez. L, Sentenza n. 6190 del 20/06/1990 (Rv. 467861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI - TUTELA DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO RIMASTE INATTIVE PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE REALIZZATE CON FINANZIAMENTI PUBBLICI - NORMATIVA EX ART. 1 DEL D.L. N. 291 DEL 1977 - CESSAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO FRA LE IMPRESE IN CRISI E I LAVORATORI POSTI IN C.I.G.S. E NON PASSATI ALLE DIPENDENZE D'ALTRE IMPRESE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE - EFFETTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI - TUTELA DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO RIMASTE INATTIVE PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE REALIZZATE CON FINANZIAMENTI PUBBLICI - NORMATIVA EX ART. 1 DEL D.L. N. 291 DEL 1977 - CESSAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO FRA LE IMPRESE IN CRISI E I LAVORATORI POSTI IN C.I.G.S. E NON PASSATI ALLE DIPENDENZE D'ALTRE IMPRESE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE - EFFETTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*

La normativa dell'art. 1 del d.l. 10 giugno 1977 numero 291 (convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1977 n. 501) e successive modificazioni, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.l. 13 dicembre 1978 n. 795 (convertito, con modifiche, dalla legge 9 febbraio 1979 n. 36), con cui il legislatore persegue la finalità della tutela dei dipendenti delle imprese del Mezzogiorno rimaste inattive per il completamento di grandi opere realizzate con finanziamenti pubblici, coordinando il sistema della mobilità con quello della cassa integrazione straordinaria, non comporta la cessazione dei rapporti di lavoro fra le imprese in crisi e i lavoratori posti in C.i.G.S. e non passati alle dipendenze di altre imprese nel corso o al termine del trattamento di cassa integrazione, con la conseguenza che la cessazione di tale trattamento, facendo venir meno lo stato di quiescenza dello stesso rapporto, importa, in relazione ai rapporti di lavoro non esistenti per una delle cause (compresa la cessazione della stessa attività imprenditoriale) previste dalla legge, l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, salvo che il rifiuto di riceversi la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento del datore di lavoro stesso (inesattezza o inidoneità della prestazione, forza maggiore, provvedimento dell'autorità, fatto del terzo, sciopero). (Conf 6308/87, mass n 454586).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 10/06/1977 num. 291 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 501 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 CORTE COST., Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST., Decreto Legge 13/12/1978 num. 795 art. 6, Legge 09/02/1979 num. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)