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Nuova disciplina della contumacia

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 183- bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 183-bis (Restituzione in termini. Effetti della restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.
Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale, o decreto di condanna, puo' essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione nonche' per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata gia' proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale e' stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se e' stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.
L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.
Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.
Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.
Quando la restituzione e' concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui e' notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione".

Art. 2

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed e' provato o appare probabile che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato".

2. Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"La probabilita' che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento e' in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva, ne' motivo di impugnazione".

Art. 4

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 498 (Dichiarazione di contumacia). - Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.
La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non puo' procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullita'.
L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' nulla se quando viene pronunciata vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a legittimo impedimento.
Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non e' comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.
In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali e' decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di piu' imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497.
La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale e' priva di effetti sul giudizio contumaciale".

Art. 5

1. Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non puo' essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia.
Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498".

Art. 6

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183- bis".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI