Sez. L, Sentenza n. 3498 del 21/06/1979 (Rv. 399909 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALLE CONTROVERSIE IN TEMA DI INVALIDITA PENSIONABILE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALLE CONTROVERSIE IN TEMA DI INVALIDITA PENSIONABILE.*
Ai sensi del combinato disposto degli artt 441, 442 e 445 cod proc civ (nuovo testo), nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza, che richiedono accertamenti tecnici, la nomina del consulente e obbligatoria in primo grado, ma facoltativa in appello, ancorche il gravame investa pronuncia fondata su detti accertamenti. Tale facoltativita sussiste anche in tema di invalidita pensionabile, atteso che il dovere del giudice di secondo grado di valutare eventuali aggravamenti di malattia e d'infermita sopravvenute, ai sensi dell'art 149 disp att cod proc civ (nuovo testo) non si traduce in un generale dovere di rinnovare la consulenza tecnica espletata in primo grado, ma puo costituire ragione per l'Esercizio positivo del potere discrezionale di disporre la rinnovazione medesima, in relazione alle deduzioni ed allegazioni delle parti nel caso concreto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)