Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato
Testo in vigore al
Art. 18 Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche
1. Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale amministrativo e contabile:
1) segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate;
2) segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate;
3) segretario, ragioniere, ed equiparate;
b) personale tecnico:
1) perito capo, geometra capo, ed equiparate;
2) perito principale, geometra principale, ed equiparate;
3) perito, geometra, ed equiparate.
2. La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario capo, perito capo, ed equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, ed equiparate, quarantacinque per cento.
3. Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale e' pari al dieci per cento del ruolo.
4. Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il dieci per cento da attribuire alla qualifica piu' elevata computando come posto intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unita' in piu' alla qualifica intermedia.
5. Restano terme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle qualifiche piu' elevate.
Art. 19 Attribuzioni del personale di concetto
1. Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; e' preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi puo' far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.
Art. 20 Promozione a segretario principale
1. I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette anni se appartenenti alle carriere tecniche.
2. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 21 Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive
1. La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonche' di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianita' nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.
Art. 22 Promozione a segretario capo
1. I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari principali, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 23 Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche
1. Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale amministrativo:
1) coadiutore superiore, ed equiparate;
2) coadiutore principale, ed \
3) equiparate; > coadiutore dattilografo,
4) coadiutore, ed equiparate; / ed equiparate.
b) personale tecnico:
1) coadiutore tecnico superiore, coadiutore meccanografo
ed equiparate; superiore;2) coadiutore tecnico principale, \
3) ed equiparate; > coadiutore meccanografo.
4) coadiutore tecnico ed equiparate./
2. La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 18.
I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che e' determinato riducendo di uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle prime due.
Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, equiparata a coadiutore principale, e' conferita a scelta, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di ruolo.
Art. 24 Attribuzioni del personale esecutivo
1. Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quella di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.
2. I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di amministrazione.
Art. 25 Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni
1. I coadiutori dattilografi se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono trasferiti nel corrispondente contingente del personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianita' di servizio inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso di anzianita' maggiore.
2. Il trasferimento e' disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera posseduta; ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo dei presenti, conservando agli effetti economici, l'anzianita' di servizio eccedente gli undici anni.
3. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente dei coadiutori dattilografi.
4. Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
Art. 26 Promozione a coadiutore principale
1. I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 27 Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai
1. La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:
a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;
b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianita' nel ruolo: gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianita' nel ruolo.
2. Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.
3. I periodi di anzianita' di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
4. Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.
Art. 28 Promozione alla qualifica di coadiutore superiore
1. I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono conferiti per meta' mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio.
2. I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti.
3. La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si consegue per meta' dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
4. La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue per meta' dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella carriera.
5. Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono ammessi agli scrutini per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore del relativo ruolo al compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di stipendio.
6. Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unita' in favore dell'aliquota dei posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo.
7. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 29 Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche
1. Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso;
b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico;
c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista.
2. La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento.
3. Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18.
Art. 30 Mansioni del personale ausiliario
1. Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e' assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
2. Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.
3. Il personale che riveste la qualifica di autista e' addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonche' alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa e' addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma.
4. Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa puo' essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli.
5. Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneita'.
Art. 31 Trasferimento degli autisti ad altro ruolo
1. Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, e' trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione nelle cui mansioni sia utilizzabile.
2. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
3. Il trasferimento e' disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
4. Il personale trasferito e' collocato nella qualifica corrispondente del nuovo ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e conservando la relativa anzianita' di carriera.
5. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza.
6. Il trasferimento ad altro ruolo e', altresi', disposto nei confronti degli autisti cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 32 Promozione alla qualifica di commesso capo
1. I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Capo III. Disposizioni comuni alle varie carriere
Art. 33 Trasferimento di sede
1. Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato.1214
Art. 34 Personale comandato
1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono".
"Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente".
Art. 35 Personale fuori ruolo
1. L'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' Sostituito dal seguente:
"Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".
Art. 36 Rapporti informativi
1. Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; capacita' organizzativa; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualita' morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio.
2. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'.
3. L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.
4. Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualita' morali e di carattere.
5. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'.
6. Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico e' attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci.
7. Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.9a
Art. 37 Giudizio complessivo
1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilita' di variarla, in piu' o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non e' previsto il coefficiente numerico.
2. Il giudizio complessivo di "ottimo" e' attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre" non inferiore ai sei decimi.
3. Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualita' delle prestazioni rese, preparazione e capacita' professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non puo' attribuire l'"eccezionale" ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica.
4. Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.
5. L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.9a
Art. 38 Scrutinio per merito comparativo
1. L'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale.
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.
Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi".