diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3584 del 23/02/1988 Ud. (dep. 19/03/1988) Rv. 177909 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - MANCATA AUTORIZZAZIONE - REATO DI PERICOLO - CONFIGURABILITÀ - ASSIMILABILITÀ QUOAD POENAM - ALTRA PRODUZIONE DI STUPEFACENTI - PERICOLOSITÀ DELLA CONDOTTA - SOTTO IL PROFILO QUANTITATIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177909-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - MANCATA AUTORIZZAZIONE - REATO DI PERICOLO - CONFIGURABILITÀ - ASSIMILABILITÀ QUOAD POENAM - ALTRA PRODUZIONE DI STUPEFACENTI - PERICOLOSITÀ DELLA CONDOTTA - SOTTO IL PROFILO QUANTITATIVO - IRRILEVANZA.*

L'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante da cui possono trarsi sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce, per la minaccia al bene protetto della salute pubblica insita nel fatto stesso, un reato di pericolo perché con tale attività, idonea ad accrescere in maniera indiscriminata i quantitativi coltivati, non si può valutare a priori la quantità di droga potenzialmente ricavabile. Ne consegue che simile attività è assimilabile quoad poenam a quella prevista circa la fabbricazione illecita delle sostanze stesse e non è rilevante l'accertamento in concreto della pericolosità della condotta sotto il profilo quantitativo.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)