Sez. 5, Sentenza n. 11682 del 21/05/2007 (Rv. 599462 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Somme percepite a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, alla luce dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)