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Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 05/11/1974 (Rv. 371864 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - LIMITI - CONTRATTO PER RELATIONEM PERFECTAM - DEROGHE ALLA COMPETENZA - CLAUSOLA DEROGATIVA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - MANCATA TRATTATIVA - APPROVAZIONE SCRITTA SPECIFICA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371864-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - LIMITI - CONTRATTO PER RELATIONEM PERFECTAM - DEROGHE ALLA COMPETENZA - CLAUSOLA DEROGATIVA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - MANCATA TRATTATIVA - APPROVAZIONE SCRITTA SPECIFICA - NECESSITA.*

L'ipotesi del contratto per relationem perfectam per cui non si applica il disposto del secondo comma dell'art 1341 cod civ richiedente la specifica approvazione scritta delle clausole onerose, si configura quando la convenzione sia il risultato di trattative svolte tra le parti sui vari punti di opposto interesse. Essa quindi non ricorre ove le parti pattuite le clausole concorrenti l'attivita oggetto del contratto e la controprestazione pecuniaria, non abbiano discusso la clausola derogativa della Competenza territoriale, inserita nello schema contrattuale. (V 233'73, mass nn 362074; 362073).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)