Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 632 Incidenti di esecuzione civile in materia penale
1. Quando nell'esecuzione civile in materia penale sorge controversia, si osservano le disposizioni degli articoli precedenti se non e' diversamente stabilito.
Titolo quinto. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza
Capo I. Degli atti di esecuzione in generale
Art. 633 Atti iniziali
1. La sentenza di condanna o di proscioglimento e gli altri provvedimenti, che dispongono una misura di sicurezza provvisoria o definitiva, sono comunicati in copia, dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione, all'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Quando ne e' il caso, il pubblico ministero o il pretore emette ordine di consegna del condannato o del prosciolto alla predetta Autorita'.
3. Questa quando occorre procede all'arresto o provvede all'internamento della persona da sottoporre a misura di sicurezza.
Art. 634 Misure di sicurezza promosse dal procuratore del Re
1. Quando il procuratore del Re anche di sua iniziativa ritiene di dover promuovere l'applicazione di una misura di sicurezza, ne fa richiesta scritta al giudice di sorveglianza, emettendo se occorre ordine provvisorio di consegna all'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Tale ordine puo' essere mantenuto fino a che non si e' definitivamente deliberato sull'applicazione della misura di sicurezza.
3. Quando una misura di sicurezza puo' essere applicata successivamente ad una sentenza di condanna a norma del capoverso dell'articolo 205 del codice penale, l'Autorita' di pubblica sicurezza, se ritiene la persona condannata socialmente pericolosa, ne fa rapporto al procuratore del Re del luogo indicato nell'articolo 635, allegando la dimostrazione dei fatti e delle circostanze che provano tale sua qualita'.
4. Il rapporto puo' anche essere richiesto dal procuratore del Re.
Art. 635 Competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza
1. I provvedimenti con i quali, fuori dell'istruzione o del giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza e quelli relativi all'accertamento dell'identita' personale ai fini delle dette misure sono di competenza del giudice di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misura di sicurezza, quando la legge non stabilisce la competenza di un altro giudice.
2. Se e' ignoto il luogo in cui la persona si trova, e' competente il giudice di sorveglianza del luogo nel quale fu pronunciata la sentenza di condanna o di proscioglimento, e nel caso di piu' sentenze di condanna o di proscioglimento e' competente il giudice di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata l'ultima sentenza.
3. Allo stesso giudice spetta la competenza per decidere circa le controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese per il mantenimento della persona sottoposta a misura di sicurezza, salva l'applicazione delle disposizioni speciali sul ricupero delle spese di spedalita'.
Art. 636 Intervento della persona interessata
1. Prima di provvedere, il giudice invita la persona che deve essere sottoposta o che e' gia' sottoposta a misure di sicurezza, a fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse.
2. Tali dichiarazioni sono ricevute nel processo verbale, che e' comunicato al pubblico ministero se questi non e' stato presente.
3. Quando si tratta d'infermi di mente, l'invito e' diretto al tutore o curatore, e in mancanza di costoro al coniuge, a un ascendente o a un discendente, che non siano in conflitto di interessi con l'infermo di mente.
4. Per i minori degli anni diciotto l'invito e' diretto, oltre che al minore, alla persona che su di lui esercita la patria potesta' o l'autorita' tutoria.
5. Se non sono presentate dichiarazioni nel termine stabilito dal giudice, questi provvede senz'altro a norma degli articoli seguenti.36
Art. 637 Investigazioni del giudice di sorveglianza
1. Il giudice di sorveglianza ha facolta' di disporre gli opportuni accertamenti anche per mezzo dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
Per gli atti da compiere fuori del Comune in cui risiede egli puo' delegare il pretore del luogo; per quelli da compiere nella circoscrizione di altro tribunale richiede il giudice di sorveglianza o il pretore del luogo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il giudice o il pretore da lui delegato puo' richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica. In tutti gli atti ai quali procede, egli puo' farsi assistere dal cancelliere ovvero da un ufficiale di pubblica sicurezza o da un funzionario degli istituti di prevenzione e di pena.36
Art. 638 Forme dei provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. I provvedimenti indicati nell'articolo 635 sono emessi con decreto su richiesta del pubblico ministero del luogo o anche d'ufficio.
2. Quando il giudice ritiene di dover provvedere d'ufficio, comunica preventivamente gli atti al pubblico ministero per il suo parere.
3. Nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 201 del codice penale, il pubblico ministero promuove il giudizio di riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, a' termini dell'articolo 672.
4. Le richieste e i pareri del pubblico ministero sono sempre scritti e motivati.
Art. 639 Decreti del giudice di sorveglianza
1. Il decreto col quale il giudice emette alcuno dei provvedimenti indicati nell'articolo 635 deve essere motivato e quando ne e' il caso contenere la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, prima della menzione della misura di sicurezza della quale viene ordinata l'applicazione.
2. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e all'interessato.
Quando si tratta d'infermi di mente o di minori, il decreto e' comunicato alla persona alla quale era stato diretto l'invito a norma del secondo o del terzo capoverso dell'articolo 636.
3. Il pubblico ministero promuove l'esecuzione del decreto.
Art. 640 Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice ai termini del secondo e del terzo capoverso dell'art. 636, possono presentare ricorso.
2. La stessa facolta' appartiene a chi e' stato sottoposto a misura di sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento, quando non e' possibile l'impugnazione a norma dell'art. 212.
3. Il ricorso puo' essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della corte di appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona e' detenuta o internata.
4. Il presidente della corte di appello dispone la comunicazione al pubblico ministero, all'interessato e all'altra persona indicata nella prima parte, del giorno stabilito per l'udienza. Tale avviso deve essere notificato, a pena di nullita', a norme degli articoli 168, 169 e 170 almeno quindici giorni prima.
Art. 641 Ricorso per revisione
1. Il pubblico ministero e il privato, il cui ricorso e' stato dichiarato inammissibile o rigettato, possono ricorrere per revisione.
2. Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo precedente.
3. La competenza a decidere anche per il merito spetta a un consigliere delegato dal primo presidente della corte di cassazione, che provvede con decreto motivato, sentito il pubblico ministero.
4. Contro tale decreto non e' ammesso reclamo.7
Art. 642 Effetti dei ricorsi e sanzioni disciplinari
1. Le decisioni pronunciate sui ricorsi menzionati nei due articoli precedenti sono trasmesse al pubblico ministero che ne cura l'esecuzione.
2. Il ricorso proposto dall'interessato contro il decreto del giudice di sorveglianza ovvero contro il decreto del consigliere delegato dal primo presidente della corte d'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il pubblico ministero vi consenta. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
3. Se il ricorso del privato e' manifestamente ingiustificato, il consigliere delegato della corte d'appello o della corte di cassazione puo' applicare al ricorrente una punizione disciplinare a norma del regolamento, se si tratta di misura di sicurezza detentiva, e negli altri casi puo' condannarlo con decreto al pagamento di una somma da lire trecento a mille, a favore della Cassa delle ammende.
Questi provvedimenti non sono soggetti a ricorso.
Art. 643 Termini per ricorrere contro provvedimenti concernenti misure di sicurezza
1. Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 640 si applicano per quanto riguarda il termine per proporre il ricorso e la decorrenza di esso le disposizioni dell'articolo 199.
2. In ogni altro caso in cui la legge consente il ricorso contro un provvedimento concernente una misura di sicurezza, il termine per proporlo e' per il pubblico ministero di tre giorni, e decorre dal giorno della comunicazione. Il medesimo termine con la stessa decorrenza vale per il privato quando questi e' reperibile; altrimenti il termine decorre dal giorno della dichiarazione di irreperibilita' fatta a' termini dell'articolo 645.
Art. 644 Casi nei quali non e' dato ricorso
1. Non e' ammesso ricorso contro il decreto con il quale il giudice di sorveglianza:
1° ordina, a' termini dell'articolo 226 del codice penale, che il minore degli anni ventuno, precedentemente ricoverato in un riformatorio giudiziario perche' delinquente abituale o professionale o per tendenza, sia assegnato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2° stabilisce il modo di esecuzione della misura di sicurezza, a' termini del capoverso dell'articolo 218 del codice penale;
3° limita o modifica le prescrizioni relative alla liberta' vigilata a' termini dell'articolo 228 del codice penale.
Art. 645 Comunicazioni di atti o provvedimenti
1. Quando occorre comunicare all'interessato alcuno degli atti o provvedimenti indicati in questo titolo, la comunicazione e' eseguita per mezzo dell'Autorita' preposta allo stabilimento in cui l'interessato e' detenuto o internato, ovvero per mezzo di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza. L'avvenuta consegna e' provata mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita. Se l'ufficiale od agente non trova l'interessato, fa rapporto al giudice indicando le ricerche eseguite. Il giudice, se non ritiene di dover ordinare nuove ricerche, dichiara l'irreperibilita' dell'interessato.
2. In tal caso la mancanza della comunicazione non impedisce l'emissione dei provvedimenti del giudice e non ne sospende l'esecuzione.66
Art. 646 Revoca delle misure di sicurezza
1. Il decreto col quale il giudice di sorveglianza o il consigliere delegato dal primo presidente della corte d'appello dispone la revoca di una misura di sicurezza non puo' essere eseguito prima che sia trascorso il termine stabilito per il ricorso del pubblico ministero.
Art. 647 Riesame dello stato di pericolosita'
1. Quando si deve procedere al riesame delle condizioni di una persona socialmente pericolosa ovvero quando vi e' ragione di ritenere che sia cessato il pericolo da essa derivante nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 208 del codice penale, il giudice di sorveglianza, compiuti gli accertamenti del caso, da' gli opportuni provvedimenti.
2. Contro i decreti pronunciati a norma di questo articolo puo' ricorrere il pubblico ministero. Si osservano le disposizioni degli articoli 640, 641, 642 e 643.7
Capo II. Dell'esecuzione di alcune misure di sicurezza in particolare
Art. 648 Liberta' vigilata
1. Il provvedimento che sottopone una persona alla liberta' vigilata e' trasmesso a cura del cancelliere del giudice che l'ha emesso al giudice di sorveglianza, il quale puo' richiedere copia degli atti processuali che gli occorrono.
2. Nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 232 del codice penale, il giudice di sorveglianza designa le persone o l'istituto a cui deve essere affidato il minore o l'infermo di mente.
3. Il giudice di sorveglianza, in base agli atti del procedimento e alle informazioni che reputi di assumere anche per mezzo dell'Autorita', di pubblica sicurezza, stabilisce le prescrizioni alle quali deve essere sottoposto il vigilato a norma dell'articolo 228 del codice penale.
Art. 649 Comunicazione delle prescrizioni e carta precettiva per il vigilato
1. Copia delle prescrizioni del giudice di sorveglianza e' comunicata all'Autorita' di pubblica sicurezza e agli istituti o alle persone incaricati della vigilanza.
2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che e' consegnata all'interessato, facendogli obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'Autorita'. Della consegna e dell'obbligo fatto all'interessato si compila processo verbale.
3. La vigilanza deve essere esercitata in ogni caso in modo da non rendere malagevole alla persona sottoposta alla liberta' vigilata di attendere al lavoro con la necessaria tranquillita'. Per l'osservanza di questa disposizione l'interessato puo' far reclamo al giudice di sorveglianza.
Art. 650 Provvedimenti speciali per la liberta' vigilata di minorenni o di infermi di mente
1. Nei casi indicati nell'articolo 232 del codice penale, il giudice di sorveglianza, nel prescrivere con decreto che il condannato o prosciolto da sottoporsi a liberta' vigilata sia affidato ad un congiunto o ad un'altra persona o ad un istituto di assistenza sociale, impone alla persona o all'ente che ha assunto l'obbligo di vigilanza di provvedere, se si tratta di minore, anche all'educazione morale di lui.
2. In ogni caso puo' prescrivere, con lo stesso decreto o successivamente, obblighi particolari inerenti sia alla custodia sia al trattamento anche educativo della persona da vigilare.
3. Dell'atto di affidamento si compila processo verbale, in cui la persona o il rappresentante dell'ente dichiara di assoggettarsi agli obblighi imposti col decreto.
4. Nel caso di trasgressione agli obblighi di vigilanza e di educazione o agli obblighi particolari imposti col decreto, la persona o l'ente puo' essere condannato al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.
Art. 651 Provvedimenti in caso di irreperibilita' del vigilato
1. Qualora per l'irreperibilita' dell'interessato, dichiarata nei modi indicati nell'art. 645), non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'art. 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico ministero per le sue richieste in ordine ai provvedimenti indicati nell'art. 231 del codice penale.
2. L'autorita' di pubblica sicurezza nel caso predetto puo' in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di liberta' vigilata, che deve essere messa a disposizione del giudice di sorveglianza al piu' tardi nelle quarantotto ore successive all'arresto.
3. L'arresto e' mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni.
Art. 652 Divieto al vigilato di abbandonare la residenza o dimora senza autorizzazione
1. Il vigilato non puo' senza l'autorizzazione del giudice di sorveglianza trasferire la propria residenza o dimora in un Comune diverso da quello che gli e' stato assegnato.
2. Quando la vigilanza e' stata affidata all'Autorita' di pubblica sicurezza, egli non puo' abbandonare l'abitazione scelta senza l'autorizzazione dell'Autorita' medesima.
3. Il trasferimento o l'abbandono non autorizzato costituisce trasgressione agli obblighi della liberta' vigilata.