Sez. 6, Sentenza n. 14179 del 09/04/2026 Cc. (dep. 17/04/2026) Rv. 289732-01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sentenza a seguito di concordato in appello - Confisca del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen. - Sussistenza della prova dell’effettuato risarcimento del danno - Illegalità dell’ablazione - Sussistenza - Ragioni - Impugnabilità della statuizione relativa alla confisca con ricorso per cassazione per violazione di legge - Sussistenza.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, è illegale la confisca disposta, ex art. 322-ter cod. pen., con sentenza resa in esito a concordato in appello, nel caso in cui risulti acquisita la prova dell'integrale restituzione del profitto da parte dell'imputato, posto che la stessa determinerebbe una duplice e ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in violazione del principio di proporzionalità, nonché del disposto dell'art. 1 CEDU, in tema di protezione della proprietà. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la statuizione relativa alla confisca è, in tal caso, ricorribile per cassazione per violazione di legge).
Cod. Pen. art. 322 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)