Sez. 2, Sentenza n. 2111 del 04/02/2004 (Rv. 569887 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Determinazione per rinvio ad una norma di legge - Abrogazione della norma dopo la conclusione del contratto - Conseguenze - Distinzione tra rinvio "fisso" e "mobile" - Necessità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - IN GENERE
Qualora le parti, nel concludere un contratto di compravendita, abbiano fatto riferimento per la determinazione del prezzo al contenuto di una norma di legge regolatrice di tale prezzo (nella specie, l'art. 5, comma ottavo, d.l. 29 ottobre 1986, n. 708, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1986, n. 899), occorre stabilire quale tipo di rinvio - "fisso" o "mobile" - esse abbiano inteso effettuare (e il relativo giudizio, trattandosi di interpretazione del contratto, è riservato al giudice di merito, salvo il sindacato di legittimità nei limiti in cui è esercitabile in materia di ermeneutica negoziale); con la conseguenza che, solo se si tratta di rinvio mobile, il contenuto negoziale resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata; in mancanza, dovendo il rinvio ritenersi fisso, il contenuto della norma viene definitivamente recepito nella dichiarazione negoziale, divenendone elemento stabile e immutabile, insensibile alle vicende della norma stessa sopravvenute dopo la conclusione del contratto (nella specie, l'art. 5 d.l. cit. era stato abrogato, dopo la conclusione del contratto ma prima della decisione di merito, dall'art. 13 l. 30 aprile 1999, n. 136).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1474, Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 29/10/1986 num. 708 art. 5, Legge 23/11/1986 num. 899, Legge 30/04/1999 num. 136 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)