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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3673 del 14/02/2018 (Rv. 647884 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Restituzione al venditore di merci acquistate e non pagate - "Datio in solutum" - Mezzo anormale di pagamento ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647884-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anormale di pagamento, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., sicché incombe sul convenuto l'onere di provare la mancata conoscenza, in capo a lui, dello stato d'insolvenza del "solvens".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)