Sez. 2, Sentenza n. 2414 del 03/12/1969 Ud. (dep. 28/02/1970) Rv. 114121 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO -DICHIARAZIONE O ELEZIONE EFFETTUATA DA IMPUTATO DETENUTO - SOSPENSIONE D'EFFICACIA SINO ALLA SCARCERAZIONE - SUCCESSIVE NOTIFICHE A TALI DOMICILII - VALIDITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO -DICHIARAZIONE O ELEZIONE EFFETTUATA DA IMPUTATO DETENUTO - SOSPENSIONE D'EFFICACIA SINO ALLA SCARCERAZIONE - SUCCESSIVE NOTIFICHE A TALI DOMICILII - VALIDITA.*
La dichiarazione o la elezione di domicilio, pur essendo prevista dal l'art 171 cod proc pen solo per l'imputato che non sia detenuto o del quale sia stata disposta la scarcerazione puo essere fatta-non essendo vietata da alcuna norma di legge-anche dall'imputato che si trovi in istato di carcerazione, in vista dell'eventualita che possa essere escarcerato. In tal caso la efficacia della dichiarazione o della elezione di domicilio resta sospesa finche dura lo stato di detenzione, ma riacquistera vigore non appena l'imputato sara escarcerato. Pertanto e pienamente valida la notifica del decreto di citazione eseguita, dopo la scarcerazione dell'imputato per liberta provvisoria, presso il domicilio da lui eletto e non revocato nelle forme di rito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)