Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,
Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.
La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale4, ha fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.
La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
Tuttavia, attualmente si frappongono ostacoli alla vendita di gas a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.
Nella comunicazione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell’energia per l’Europa» la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese del settore del gas naturale stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate rispettivament «Prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità» e «Indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’energia elettrica (relazione finale)», hanno dimostrato che le norme e le misure vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell’obiettivo auspicato, vale a dire la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.
In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura («separazione effettiva»), vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/55/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasporto. Nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a elaborare proposte legislative per la «separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete».
Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità5 ha definito la separazione proprietaria a livello di trasporto come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell’infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di produzione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasporto o un gestore di sistemi di trasporto. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasporto o un gestore di sistemi di trasporto dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di produzione o di fornitura. Entro tali limiti, un’impresa di produzione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasporto o in un gestore di sistemi di trasporto.
Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l’accesso di nuovi operatori sul mercato nell’ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non dovrebbe creare un regime regolamentare eccessivamente oneroso per le autorità nazionali di regolamentazione.
La definizione del termine «controllo» è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni)6.
Poiché la separazione proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di effettuare la separazione proprietaria dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell’energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.
In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, lo stesso soggetto non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e di un’impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, lo stesso soggetto non dovrebbe essere legittimato a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa che esercita attività di produzione o di fornitura.
L’istituzione di un gestore di sistemi o di un gestore di trasporto indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione dovrebbe consentire ad un’impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre un’effettiva separazione degli interessi, purché tale gestore di sistemi o tale gestore di trasporto indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistemi e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
Se il 3 settembre 2009 un’impresa proprietaria di un sistema di trasporto fa parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l’istituzione di un gestore di sistemi o di un gestore di trasporto che sia indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione.
Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell’impresa integrata in azioni dell’impresa proprietaria della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e produzione, purché sia osservato l’obbligo della separazione proprietaria.
La piena efficacia dell’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasporto indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore di trasporto indipendente prevedono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l’accesso di nuovi operatori del mercato e l’integrazione dei mercati del gas. Una separazione effettiva attraverso le disposizioni relative ai gestori di trasporto indipendenti dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all’integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L’indipendenza del gestore di trasporto dovrebbe, tra l’altro, essere anche assicurata mediante taluni periodi «di riflessione» durante i quali nell’impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione. Il modello di separazione effettiva del gestore di trasporto indipendente risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007.
Al fine di sviluppare la concorrenza nel mercato interno del gas, i grandi clienti non civili dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere contratti con diversi fornitori per coprire il loro fabbisogno di gas. Tali clienti dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali o complementari.
Uno Stato membro ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un’impresa non ha il diritto di istituire un gestore di sistemi indipendente o un gestore di trasporto indipendente. Inoltre, un’impresa che esercita una qualunque attività di produzione o di fornitura non può esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasporto di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.
A norma della presente direttiva, nel mercato interno del gas naturale esisteranno diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il trattato e con la normativa comunitaria.
Nell’effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata ad esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle regole relative alla separazione proprietaria o dell’opzione del gestore di sistemi indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasporto o dei sistemi di trasporto sia degli organi delle imprese di fornitura o di produzione. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l’opzione del gestore di sistemi indipendente, purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che la prescrizione di cui al presente considerando è osservata, due enti pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di produzione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasporto, dall’altro.
La separazione pienamente effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e produzione dovrebbe applicarsi in tutta la Comunità, sia alle imprese comunitarie che alle imprese non comunitarie. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e produzione in tutta la Comunità rimangano indipendenti l’una dall’altra, le autorità di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasporto che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione di tali norme in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all’interno della Comunità, la Commissione dovrebbe avere il diritto di esprimere un parere in materia di certificazione in relazione ad un proprietario di sistema di trasporto o ad un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all’efficiente funzionamento del mercato interno del gas e all’integrazione dei mercati isolati del gas degli Stati membri. Il gas può essere fornito ai cittadini dell’Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati aperti del gas funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell’economia e il benessere dei cittadini dell’Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasporto o un gestore del sistema di trasporto soltanto se soddisfano i requisiti di separazione effettiva che si applicano all’interno della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasporto del gas sia un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità in modo da evitare minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica nella Comunità e il benessere dei cittadini dell’Unione. La sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità richiede, in particolare, una valutazione dell’indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza della Comunità e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l’approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l’estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra la Comunità e il paese terzo in questione. Se del caso, si incoraggia la Commissione a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità o a includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.
È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l’impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l’accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.
Occorre garantire l’indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio per migliorare l’accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per permettere un accesso effettivo al sistema al fine dell’approvvigionamento dei clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a definire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio. Tale obbligo non dovrebbe richiedere una nuova decisione sui regimi di accesso, ma dovrebbe migliorare la trasparenza in materia di regime di accesso allo stoccaggio. I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica o se vi è solamente un unico utente di un impianto di stoccaggio.
L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello del trasporto, dove la congestione e l’influenza degli interessi della produzione sono in genere più rilevanti che a livello di distribuzione. Inoltre, la separazione giuridica e funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, ai sensi della direttiva 2003/55/CE, soltanto dal 1o luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno del gas naturale devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano attuate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti.
Per evitare d’imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione, sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.
Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l’efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l’uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, come gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli impianti dell’industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.
La direttiva 2003/55/CE ha introdotto un obbligo per gli Stati membri di istituire regolatori dotati di competenze specifiche. L’esperienza tuttavia dimostra che l’efficacia della regolamentazione è spesso limitata dal fatto che i regolatori non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotati delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un’ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell’indipendenza dei regolatori nazionali dell’energia. Dovrebbe essere possibile per tali autorità nazionali di regolamentazione coprire sia il settore dell’energia elettrica sia quello del gas.
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude l’esercizio di un controllo giurisdizionale né l’esercizio di un controllo parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l’approvazione del bilancio dei regolatori da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all’autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all’autonomia nell’esecuzione del bilancio assegnato dell’autorità di regolamentazione dovrebbero essere attivate nel quadro definito dalle leggi e norme di bilancio nazionali. Nel contribuire all’indipendenza dell’autorità nazionale di regolamentazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.
Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l’acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l’immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.
Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto (GNL), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.
I regolatori dell’energia dovrebbero avere il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese del settore del gas naturale e di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese del settore del gas naturale che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga loro dette sanzioni. Ai regolatori dell’energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore, promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno del gas naturale. L’istituzione di programmi di cessione del gas é una delle possibili misure per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ai regolatori dell’energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all’applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle norme relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L’organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un’altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.
Qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese di gas naturale e di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a tali imprese o di proporre ad un organo giurisdizionale competente di imporre tali sanzioni. Inoltre, le autorità di regolamentazione dovrebbero avere il potere di richiedere informazioni pertinenti alle imprese di gas naturale e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie.
È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Per rafforzare l’effetto positivo dei progetti di infrastrutture esentati dalle regole di concorrenza sulla concorrenza e sulla sicurezza dell’approvvigionamento, è opportuno verificare l’interesse del mercato per questi progetti durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Quando un’infrastruttura è situata nel territorio di più Stati membri, spetta all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia istituita mediante il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia7 (l’«Agenzia»), trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l’iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall’applicazione delle norme di concorrenza, è opportuno prevedere che le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione possano beneficiare di una deroga temporanea e parziale alle norme sulla separazione delle attività per i progetti in questione. La possibilità di deroghe temporanee dovrebbe applicarsi, per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare ai nuovi gasdotti sul territorio della Comunità che trasportano il gas da paesi terzi all’interno della Comunità. Le esenzioni concesse a norma della direttiva 2003/55/CE continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione di concessione dell’esenzione.
Il mercato interno del gas naturale soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l’efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l’entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest’ultima. I regolatori dell’energia e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.
Il gas naturale è importato nella Comunità principalmente e in misura sempre maggiore da paesi terzi. La normativa comunitaria dovrebbe tener conto delle caratteristiche del gas naturale, come certe rigidità strutturali imputabili alla concentrazione dei fornitori, ai contratti a lungo termine o alla carenza di liquidità a valle. È necessaria quindi una maggiore trasparenza, anche per quanto riguarda la formazione dei prezzi.
Prima dell’adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l’Agenzia e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (il «CESR»), istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione8, dovrebbero consultarsi e fornire consulenza alla Commissione sul loro contenuto. L’Agenzia e il CESR dovrebbero altresì cooperare per svolgere un’indagine e fornire consulenza sull’opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati sul gas ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.
Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l’autorità di regolamentazione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.
Ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento è opportuno tenere sotto controllo l’equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell’approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura di rete necessaria, compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di gas.
Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche.
I contratti a lungo termine continueranno a costituire un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri e dovrebbero continuare a costituire un’opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e con le norme del trattato, comprese quelle in materia di concorrenza. È quindi necessario tenere conto dei contratti a lungo termine nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale.
Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i clienti, quando sono collegati al sistema del gas, siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Le misure adottate dagli Stati membri per proteggere i clienti finali possono variare a seconda che siano destinate a clienti civili o a piccole e medie imprese.
Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.
Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere meccanismi di responsabilità per garantire l’investimento necessario.
Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato, a notificarle alla Commissione.
Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell’Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto in materia di sicurezza degli approvvigionamenti e tariffe ragionevoli. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell’accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un’offerta sulla base di tali dati. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. Gli anticipi dovrebbero rispecchiare il consumo probabile di gas naturale e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell’energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creeranno un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un’idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l’efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.
Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio della Comunità traggano profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolamentazione.
I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione dovrebbe istituire, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale, una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisca ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.
La povertà energetica costituisce un problema crescente nella Comunità. È quindi opportuno che gli Stati membri che ne sono colpiti e che non lo hanno ancora fatto elaborino piani d’azione nazionali o altri opportuni quadri per affrontare la povertà energetica al fine di ridurre il numero di persone che versano in tale situazione. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i clienti vulnerabili. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell’efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, consentire politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili.
Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci.
Dovrebbe essere consentito basare l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti su una valutazione economica. Se tale valutazione dovesse concludere che l’introduzione di tali sistemi di misurazione è economicamente ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi solo per i consumatori con una certa quantità di consumo di gas, gli Stati membri possono tenerne conto quando applicano sistemi di misurazione intelligenti.
I prezzi di mercato dovrebbero fornire i giusti incentivi allo sviluppo della rete.
La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di sfruttare appieno le opportunità di un mercato interno liberalizzato del gas naturale.
Per contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in caso di crisi dell’approvvigionamento energetico, è importante prevedere un quadro per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tale cooperazione può ricorrere in primo luogo a meccanismi basati su criteri di mercato, se così decidono gli Stati membri. La cooperazione per la promozione della solidarietà regionale e bilaterale non dovrebbe imporre un onere sproporzionato o discriminazioni ai partecipanti al mercato.
Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas naturale, gli Stati membri dovrebbero promuovere l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello comunitario e regionale, annettendovi anche i sistemi isolati che formano «isole del gas» che permangono nella Comunità.
Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno del gas naturale mediante una rete connessa attraverso la Comunità e le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero pertanto costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l’Agenzia.
Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero essere anche la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un’ampia offerta di gas. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.
Le autorità di regolamentazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno del gas naturale e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture di trasporto e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione delle congestioni, agli investimenti, ai prezzi all’ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell’efficienza energetica. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero denunciare alle autorità garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno del gas naturale pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale9, la Commissione ha la facoltà di adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione10.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»11, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di recepimento.
Tenuto conto della portata delle modifiche qui di seguito apportate alla direttiva 2003/55/CE é opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell’ambito di una nuova direttiva.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.
2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;
2) «rete di gasdotti a monte»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;
3) «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «a monte» e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
4) «gestore del sistema di trasporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;
5) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;
6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
7) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, ai clienti;
8) «impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
9) «impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un’impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
10) «gestore dell’impianto di stoccaggio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;
11) «impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;
12) «gestore del sistema GNL»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;
13) «sistema»: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un’impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;
14) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL e/o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerti, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
15) «linepack»: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
16) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi tra loro collegati;
17) «interconnettore»: un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
18) «linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
19) «impresa di gas naturale integrata»: un’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
20) «impresa verticalmente integrata»: un’impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;
21) «impresa orizzontalmente integrata»: un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un’altra attività che non rientra nel settore del gas;
22) «impresa collegata»: un’impresa collegata come definita all’articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g)12 del trattato e relativa ai conti consolidati13, e/o un’impresa associata come definita all’articolo 33, paragrafo 1 di detta direttiva, e/o un’impresa appartenente agli stessi soci;
23) «utente del sistema»: una persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;
24) «cliente»: un cliente grossista o finale di gas naturale o un’impresa di gas naturale che acquista gas naturale;
25) «cliente civile»: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;
26) «cliente non civile»: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
27) «cliente finale»: un cliente che acquista gas naturale per uso proprio;
28) «cliente idoneo»: un cliente che è libero di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’articolo 37;
29) «cliente grossista»: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;
30) «programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un’ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
31) «mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;
32) «sicurezza»: la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;
33) «nuova infrastruttura»: un’infrastruttura non completata entro il 4 agosto 2003,
34) «contratto di fornitura di gas»: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas;
35) «strumenti derivati sul gas»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari14, collegato al gas naturale;
36) «controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;
b) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un’impresa.
Capo II. Norme generali di organizzazione del settore
Art. 3 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale della Comunità parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema.
3. Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può riferirsi alla povertà energetica e, tra l’altro, al divieto di interruzione delle forniture a tali clienti in momenti critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure adeguate per la tutela dei clienti finali nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati al sistema del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare di fatto fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I.
4. Gli Stati membri adottano misure adeguate, ad esempio formulando piani di azione nazionali in materia energetica, fornendo le prestazioni dei sistemi di sicurezza sociale volte a garantire il necessario approvvigionamento di gas ai clienti vulnerabili o fornendo un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non pregiudicano l’effettiva apertura del mercato di cui all’articolo 37 è il funzionamento del mercato e sono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità del paragrafo 11 del presente articolo. Detta notifica non comprende le misure adottate nell’ambito del sistema di sicurezza sociale generale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti allacciati alla rete del gas abbiano il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. A tale riguardo, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non costituiscano un ostacolo nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro.
6. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane; e
b) i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) del primo comma siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.
7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.
8. Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia disposto in tal senso, l’autorità di regolazione raccomandano vivamente che le imprese di gas naturale ottimizzino l’utilizzo del gas naturale, ad esempio fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative o introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
9. Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far capo a sportelli generali di informazione dei consumatori. Gli Stati membri garantiscono che sia predisposto un meccanismo indipendente come un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori al fine di assicurare un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione stragiudiziale delle controversie.
10. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell’articolo 4 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.
11. Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.
12. La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale una lista di controllo per i consumatori di energia chiara e concisa contenente informazioni pratiche sui loro diritti. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di gas naturale o i gestori dei sistemi di distribuzione, in cooperazione con l’autorità di regolazione, adottino le necessarie misure per fornire a tutti i loro clienti una copia della lista di controllo per i consumatori di energia e garantiscono che essa sia resa pubblicamente disponibile.
Art. 4 Procedura di autorizzazione
1. Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.
2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un’impresa che chiede un’autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un’autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione degli impianti, dei gasdotti e delle apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell’importanza del progetto per il mercato interno del gas naturale.
3. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l’autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.
4. Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un’efficiente gestione in generale, e fatto salvo l’articolo 38, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un’ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali reti di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.
Art. 5 Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti
Art. 6 Solidarietà regionale
1. Per proteggere la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale.
2. Tale cooperazione riguarda situazioni che comportano o che possono comportare, nel breve termine, una grave perturbazione dell’approvvigionamento che colpisce uno Stato membro. Essa comprende:
a) il coordinamento delle misure di emergenza nazionali di cui all’articolo 8 della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale15;
b) l’individuazione e, se del caso, lo sviluppo o l’ammodernamento delle interconnessioni delle reti di energia elettrica e di gas naturale; e
c) le condizioni e le modalità pratiche dell’assistenza reciproca.
3. La Commissione e gli altri Stati membri sono tenuti informati di tale cooperazione.
4. La Commissione può adottare orientamenti per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
Art. 7 Promozione della cooperazione regionale
1. Gli Stati membri e le autorità di regolazione cooperano tra di loro per l’integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali, quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto a livello regionale, anche su questioni transnazionali, allo scopo di creare un mercato interno del gas naturale competitivo, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l’integrazione dei sistemi isolati che formano «isole del gas» che permangono nella Comunità. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.
2. L’Agenzia coopera con le autorità nazionali di regolazione e con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato interno competitivo del gas naturale. Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’Agenzia formula idonee raccomandazioni.
3. Gli Stati membri assicurano, mediante l’applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.
4. In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un’impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l’impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l’obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all’approvazione dell’Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.
Art. 8 Norme tecniche
Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione e alle linee dirette. Tali norme garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L’Agenzia può formulare se del caso idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai Servizi della Società dell’Informazione5.
Capo III. Trasporto, stoccaggio e gnl
Art. 9 Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012.
a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:
i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure
ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o l’attività di fornitura; e
d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che svolge l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto.
2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, in particolare:
a) il potere di esercitare diritti di voto;
b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure
c) la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura» include quella di «impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica17, e le espressioni «gestore di sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» includono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di tale direttiva.
4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasporto non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata.
5. L’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente ai sensi dell’articolo 14 come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini del capitolo IV.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.
7. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 16 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.
8. Ove al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, ove al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. In tal caso, lo Stato membro interessato:
a) designa un gestore di sistema indipendente a norma dell’articolo 14, oppure
b) si conforma alle disposizioni del capitolo IV.
9.
Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capo IV, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.
Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capo IV, detto Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.
10. Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto a norma del paragrafo 9 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009, ai cui sensi la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni del capitolo IV, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.
11. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
12. Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.
Art. 10 Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
1. Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto, è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009.
2. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 9, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. I gestori di sistemi di trasporto notificano all’autorità di regolazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9.
4. Le autorità di regolazione vigilano in permanenza sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:
a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasporto a norma del paragrafo 3;
b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell’articolo 9, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure
c) su richiesta motivata della Commissione.
5. Le autorità di regolazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.
6. L’autorità di regolazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009.
7. Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
8. Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Art. 11 Certificazione in relazione ai paesi terzi
1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l’autorità di regolazione lo notifica alla Commissione. L’autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasporto o di un gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
2. Il gestore dei sistemi di trasporto notifica all’autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasporto o del gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
3. L’autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasporto entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:
a) che l’entità interessata ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 9; e
b) all’autorità di regolazione o ad un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità. Nell’esaminare la questione l’autorità di regolazione o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:
i) dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
ii) dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario; e
iii) di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato.
4. L’autorità di regolazione notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l’autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione sul se:
a) l’entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all’articolo 9; e
b) il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità.
6. La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità nazionale di regolazione oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima. Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’Agenzia, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di due mesi può essere prorogato di due mesi. In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolazione.
7. Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:
a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo o dei paesi terzi interessati, e
b) dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento.
8. L’autorità nazionale di regolazione dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità nazionale di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità nazionale di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblici, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.
9. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto comunitario.
10. La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
11. Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell’articolo 49.
Art. 12 Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL
Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL.
Art. 13 Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL
1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:
a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso; e
d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas.
3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 41, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione.
4. Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.
5. I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l’energia utilizzata per l’adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
Art. 14 Gestore di sistemi indipendente
1.
Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.
Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata, detto Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.
La designazione di un gestore di sistemi indipendente è soggetta all'approvazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d);
b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 13;
c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolazione;
d) il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e
e) Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 715/2009, anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’articolo 11 e paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o all’articolo 11 della presente direttiva.
4. Ogni gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capitolo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.
5. Se è stato designato un gestore di sistemi indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:
a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemi indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all’uopo necessari sono soggetti all’approvazione dell’autorità di regolazione. Prima di tale approvazione, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistemi indipendente; e
d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemi indipendente.
6. In stretta cooperazione con l’autorità di regolazione, l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.
Art. 15 Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente, un proprietario del sistema di trasporto e un gestore del sistema di stoccaggio che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l’approvvigionamento dei clienti a norma dell’articolo 33.
2. Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell’impresa del settore del gas integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore dei sistemi di stoccaggio è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Ciò non osta all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e
d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
Art. 16 Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
1. Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro deve assicurare che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e la restante parte dell’impresa non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
2. Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
Capo IV. Gestore di trasporto indipendente
Art. 17 Beni, apparecchiature, personale e identità
1. I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasporto di gas, in particolare:
a) i beni necessari per l’attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;
b) il personale necessario per l’attività di trasporto di gas, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;
c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore del sistema di trasporto può, tuttavia, fornire servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che:
i) la fornitura di tali servizi non operi una discriminazione tra gli utenti del sistema, sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le stesse modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di generazione o fornitura; e
ii) le modalità e condizioni della fornitura di tali servizi siano approvate dall’autorità di regolazione;
d) fatte salve le decisioni dell’organo di sorveglianza a norma dell’articolo 20, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.
2. L’attività di trasporto di gas include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell’articolo 13:
a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione;
b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell’ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas);
c) la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;
d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas, l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);
e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi;
f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell’energia ed altri attori interessati, perseguendo gli obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e
h) tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.
3. I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio18.
4. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.
5. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.