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Sez. 5, Sentenza n. 748 del 01/07/1968 Ud. (dep. 05/08/1968) Rv. 108985 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ERRORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108985-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ERRORE - CONDIZIONI.*

Perche possa trovare applicazione l'esimente del fatto scusabile, in tema di emissione di assegni a vuoto, occorre che l'errore dipenda da un fatto che non si sarebbe potuto evitare con l'impiego della comune diligenza e che abbia ragionevolmente indotto in errore l'emittente facendogli credere, nell'atto di emettere l'assegno, di possedere presso il trattario la provvista necessaria per pagare. Deve trattarsi di un fatto imprevedibile, che non rientri nella normalita della vita degli affari o delle relazioni sociali, poiche altrimenti esso si identificherebbe con la condotta colposa del traente o si risolverebbe in una mera opinione della liceita della medesima condotta, opinione che deve, invece, considerarsi del tutto irrilevante agli effetti della legge penale. (V. 105271, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)